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AFORISMA DEL GIORNO

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19 aprile, 2017

Ddl biotestamento, arriva il divieto di accanimento terapeutico

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Nel ddl biotestamento entra il principio del divieto dell'accanimento terapeutico e il conseguente riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. La modifica è contenuta in un emendamento del presidente della commissione Affari sociali della Camera Mario Marazziti che ha ottenuto parere favorevole dalla commissione ed andrà votato dall'Aula.

In base al testo, "il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative".

Il testo risultante dall'emendamento Marazziti prescrive, inoltre, che "nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".

FONTE: Tgcom24
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30 marzo, 2017

Ok del Governo all'importazione dall'estero "in casi eccezionali" di farmaci non autorizzati sul territorio nazionale

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Sarà possibile importare dall'estero farmaci destinati ad uso personale, con la prescrizione del medico, non autorizzati in Italia. Lo prevede una circolare del ministero della Salute, precisando che sono compresi anche i super farmaci, come quelli per l'epatite, e i prodotti di ultima generazione. L'importazione, ad oggi non prevista, sarà consentita anche nel caso in cui il farmaco sia autorizzato in Italia ma con diverso dosaggio. Si prevede inoltre che l'importazione sia possibile se il paziente non rientra nelle categorie per cui l'erogazione è prevista dal SSN o per motivi legati all'eccessivo costo.

"A seguito delle numerose segnalazioni pervenute - si legge nella circolare - su conforme avviso dell`Agenzia italiana del farmaco, con la presente circolare, a tutela della salute dei pazienti, si intendono fornire a codesti uffici periferici istruzioni operative relative all`applicazione del dm 11 febbraio 1997, il quale ammette, ricorrendone i presupposti, l'importazione di medicinali regolarmente autorizzati in un Paese estero, ma non autorizzati all'immissione in commercio in Italia". Infatti "secondo i principi generali e le disposizioni vigenti in materia, nessun medicinale può essere commercializzato in Italia senza aver ottenuto un`autorizzazione della AIFA o un'autorizzazione a livello comunitario", con la circolare si stabilisce che "eccezionalmente, e in deroga a tale principio, è ammessa l'importazione per il solo uso personale di medicinali regolarmente autorizzati in un Paese estero in due ipotesi specificamente individuate".

Ovvero che si tratti di "medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all`immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti dall`estero su richiesta del medico curante"; o "medicinali registrati in Paesi esteri, che vengono personalmente portati dal viaggiatore al momento dell`ingresso nel territorio nazionale, purché destinati a uso personale per un trattamento terapeutico non superiore a 30 giorni".

Esulta M5s - "Il ministero della Salute viene finalmente sulle nostre posizioni e dà il via libera all'importazione di farmaci innovativi, compresi quelli per la cura dell'epatite C, destinati a uso personale". Cosi' i deputati M5s in commissione Affari Sociali, secondo i quali questa "è una vittoria del buonsenso e per questa ragione ci siamo battuti al fine di sollecitare il ministero e tutto il Parlamento".

"Ancora adesso purtroppo - aggiungono - in Italia non tutti i cittadini riescono ad accedere al trattamento per la cura dell'Epatite C a spese della sanità pubblica e, visto l'alto costo di questi medicinali, per molte persone l'unica possibilità resta quella di rivolgersi all'estero, dove si possono trovare prezzi anche di molto inferiori rispetto ai nostri. Fino ad oggi però la Legge italiana impediva tale pratica perché considerata una forma di commercio illegale".

FONTE: TgCom.it
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14 gennaio, 2017

La nuova responsabilità medica: ecco tutte le novità in vigore da Febbraio 2017

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Sarà legge entro febbraio il nuovo testo sul ddl Gelli in tema di responsabilità sanitaria. La riforma ha previsto una maggiore garanzia di trasparenza per gli utenti vittime di errori in ambito sanitario, maggiori tutele anche per i medici coinvolti. Ciò anche al fine di evitare le condotte tendenzialmente omissive tenute da parte dei medici per situazioni molto a rischio e presumibilmente compromettenti (c.d. medicina difensiva negativa), oppure trattamenti non necessari se non in funzione di una paventata linea difensiva ma comportanti dei costi superflui ed ingiustificati per il servizio sanitario (c.d. medicina difensiva positiva).

Ecco una serie di novità: innanzitutto viene ridimensionato espressamente il titolo di responsabilità e viene stabilita espressamente la natura extracontrattuale della responsabilità del medico verso il paziente. Tale svolta non è di poco conto dacché ricadrà sul paziente danneggiato il gravoso onere di dimostrare la “colpa” del medico.

Viene introdotto l’ art. 590-sexies c.p. (responsabilità penale del medico), con espressa esclusione della colpa in caso di morte o lesione personale del paziente laddove siano state osservate le linee guida od in subordine le “buone pratiche clinico assistenziali”. Di conseguenza è stato abrogato l’art. 3 co. 1 della legge 189/2012 in base al quale il medico non rispondeva penalmente per colpa lieve.

Per la responsabilità civile viene definitivamente introdotto un doppio binario: responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Il medico (che operi in struttura privata o pubblica) potrà rispondere solo in base all’art. 2043 del cod. civ. (responsabilità extra-contrattuale), salvo che il comportamento lesivo sia stato determinato dall’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente. Il paziente avrà il gravoso onere di dimostrare l’evento (la lesione), la causa della lesione (colpa del medico) ed il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento.

La struttura sanitaria (pubblica o privata) invece risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, trattandosi del cd. contratto atipico di spedalità che include una serie di prestazioni in favore del paziente e che sorge nel momento in cui questi è accettato nella struttura ospedaliera e dal quale derivano particolari obblighi a carico dell’ente e dei suoi ausiliari. In tal caso il paziente per agire nei confronti della struttura dovrà semplicemente allegare il danno subito, di conseguenza sarà la struttura a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.
Obbligo di assicurazione e fondo di garanzia

Viene introdotto l’obbligo per tutte le strutture sanitarie di munirsi di polizza assicurativa. L'utente potrà agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per richiedere il ristoro dei danni subiti (azione diretta). Tale obbligo si estende anche alle professioni esercitate intramoenia in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. La polizza dovrà essere operativa per ulteriori dieci anni successivi alla cessazione della professione del medico (cd. ultrattività).

Viene anche istituito un fondo di garanzia a tutela degli interessi generali dei pazienti: il fondo risarcirà i danni in quei casi in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze stipulate dalle strutture sanitarie o dal medico, oppure in caso di insolvenza della compagnia assicuratrice. Il fondo è alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all'esercizio dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.
La conciliazione stragiudiziale

Per tutte le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica ed a scopo deflattivo del contenzioso è stato introdotto il necessario preventivo esperimento del tentativo di conciliazione pena l’improcedibilità dell’azione giudiziaria.


FONTE: Ansa.it
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28 febbraio, 2016

Miur, condanna apre buco di 4 miliardi per risarcire specializzandi 1994-2006

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Ennesima condanna per lo Stato nelle vertenze avviate dai medici per la mancata retribuzione negli anni di scuola post-laurea. Anche la Corte d'appello di Roma (sentenza n. 1628) ha accolto i ricorsi presentati dai medici che hanno ottenuto la specializzazione nel periodo 1994-2006, riconoscendo il diritto al risarcimento per l'intero periodo di scuola post-laurea che non fu loro adeguatamente retribuito in aperta violazione della direttiva europea 93/16.

La corte ha stabilito che il danno da risarcire va quantificato nella differenza tra il trattamento economico percepito all'epoca (incrementato dagli scatti triennali) e quello riconosciuto finalmente riconosciuto dallo stato a partire dal 2007: il Miur (ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca) dovrà dunque  versare a ogni singolo ricorrente la somma di 14mila euro più interessi, per ogni anno di specializzazione. Nella sentenza i giudici hanno inoltre disposto che il termine di prescrizione decorre a partire dall'emanazione dei decreti attuativi del 2007 e non dal D. Lgs. n. 368/1999. Ciò significa che il diritto a ottenere il risarcimento non sarà prescritto sino al 2017.

Il ricorso collettivo presso la corte d'appello è stato promosso da un pool nazionale di legali, guidato dagli avvocati Francesco Caronia e Giuseppe Pinelli, nel contesto di una vertenza che riguarda migliaia di medici che si sono specializzati tra specializzati dall'83 al 2006. Nel complesso della vertenza, lo stato rischia di dover sborsare alla fine una somma che supera i 4 miliardi di euro. Per questo sono stati presentati in parlamento tre disegni di legge che hanno l'obiettivo di arrivare a una transazione generale tra i medici interessati e lo stato per riconoscere i diritti acquisiti, ma abbreviando i tempi, evitando trafile giudiziarie e soprattutto limitando il danno alle casse pubbliche.

La vicenda degli ex specializzandi risale agli anni '80, quando furono promulgate le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE che imponevano agli Stati membri di corrispondere il giusto compenso ai camici bianchi per gli anni di specializzazione in medicina.  L'obbligo è entrato in vigore a partire dal 1983, ma i medici immatricolatisi a una scuola di specialità tra gli anni 1982-1991 e 1994-2006 non si sono visti riconoscere fino al 2007 il corretto trattamento economico.


FONTE: Repubblica.it
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28 gennaio, 2016

Medici e "colpa grave", approvato il ddl Gelli, tutte le novità

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Cambia la responsabilità del medico, sia dal punto di vista penale, poiché non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, con la definitiva affermazione della responsabilità extracontrattuale con conseguente inversione dell'onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel ddl Gelli di riforma delle professioni sanitarie, approvato, oggi, in prima lettura, alla Camera dei deputati, con 307 voti favoreoli e 84 contrari.

Salutato con soddisfazione dagli addetti ai lavori e dallo stesso relatore Federico Gelli del Pd, il testo rappresenta "un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l'equilibrio tra la tutela dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità" ha commentato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ai margini dell'approvazione. Diverse le modifiche apportate all'impianto originario, nei lavori delle commissioni parlamentari.

Ecco tutte le novità:

Best practice e linee guida: Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell'esecuzione delle prestazioni richieste, dovranno assicurare un ruolo di equilibrio ed essere indicate dalle società scientifiche e da istituti di ricerca individuati da un decreto del Ministro della salute e iscritti in un elenco apposito. Le linee guida verranno poi inserite nel sistema nazionale e pubblicate sul sito dell'Istituto superiore di sanità, nonché aggiornate ogni due anni.

Responsabilità civile e penale dei medici: In materia di responsabilità civile, la riforma istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina, ed extracontrattuale invece per i medici, che svolgono la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con consequenziale ribaltamento dell'onere della prova e prescrizione dimezzata a cinque anni viene estesa anche ai medici di medicina generale. Quanto alla responsabilità penale, invece, il testo prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 590-ter, teso a sanzionare l'esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati (di omicidio colposo e di lesioni personali colpose) resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa però se il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida.

Azione di rivalsa: L'azione di rivalsa nei confronti del medico potrà avvenire soltanto per dolo o colpa grave. Ad essere confermato nel testo è anche il tetto massimo di tre annualità per agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati. Viene escluso, infine, il possibile intervento della Corte dei Conti.

Strutture sociosanitarie: L'ambito di intervento della responsabilità professionale viene esteso altresì alle strutture sociosanitarie.

Audit e Risk Management: I verbali e gli atti relativi all'attività di gestione del rischio clinico non potranno essere utilizzati o acquisiti nei procedimenti giudiziali. Quanto al risk management, il ruolo di coordinamento potrà anche essere svolto dai medici legali e dai dipendenti delle strutture sanitarie in possesso di adeguata formazione ed esperienza triennale.

Garante diritto alla salute: Il ddl si occupa in generale del diritto alla salute, sancendo la sicurezza delle cure la cui garanzia è affidata dalle regioni al difensore civico, che potrà essere adito per segnalare le disfunzioni del sistema. Viene esclusa la possibilità di rivolgersi al garante per il diritto alla salute effettuando segnalazioni anonime.Viene istituito inoltre un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, col compito di raccogliere i dati sulla "malasanità" al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare il personale in modo adeguato.

Assicurazioni: sarà un decreto del Ministero dello sviluppo economico ad individuare i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, anche per le forme di autoassicurazione e per le misure analoghe di assunzione diretta del rischio. In caso di cessazione definitiva dell'attività sanitaria per qualsiasi causa, dovrà inoltre essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per far fronte alle richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi riferite a fatti verificatisi in costanza della polizza. L'ultrattività è estesa altresì agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

FONTE: Studio Cataldi
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14 maggio, 2015

Fecondazione, la Corte Costituzionale fa a pezzi la Legge 40, cade divieto per coppie portatrici di patologie genetiche

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Cade il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche: a quanto si apprende, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questa norma della legge 40 e del divieto di accedere alla diagnosi pre-impianto.

Bisognerà attendere le motivazioni della sentenza per capire in quali termini i giudici della Consulta abbiano dichiarato incostituzionale la norma che precludeva, a questo tipo di coppie, l’accesso alla Pma. La questione era stata discussa in udienza lo scorso 14 aprile: a rimettere il caso alla Consulta era stato, con due distinte ordinanze, il tribunale di Roma, nell’ambito di due procedimenti avviati da coppie che si erano viste negare dalle strutture la possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto nonostante fosse stata accertato il fatto che fossero portatrici sane di gravi patologie genetiche. Filomena Gallo, uno degli avvocati delle coppie coinvolte e segretario dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, spiega: «Apprendo dai media la notizia che la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che vieta la fecondazione assistita alle coppie fertili con malattie genetiche. Esprimo gioia e soddisfazione: ci aspettavamo una sentenza in tal senso, che rispettasse i diritti delle coppie che chiedono l’accesso ai trattamenti sanitari affinché siano rispettati diritto alla salute e principio di uguaglianza». Soddisfazione è espressa anche dalla senatrice Pd Emilia De Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato: «Un’altra bellissima notizia. Leggeremo con attenzione il dispositivo della Corte Costituzionale che da un altro colpo a una legge ingiusta, perché ripeto la legge 40 è una legge ingiusta».

Maria Cristina Paoloni, Armando Catalano, Valentina Magnanti e Fabrizio Cipriani, soci dell’ associazione Luca Coscioni e portatori di patologie genetiche per cui il tribunale di Roma ha sollevato il dubbio di costituzionalità sulla legge 40 che vieta l’ accesso alla procreazione assistita alle coppie fertili che hanno bisogno di eseguire indagini diagnostiche pre impianto, si rivolgono alla Consulta: «Un grazie ai giudici. Quello che noi desideriamo è solo una gravidanza serena, che non finisca con un aborto o con figlio con bassissime possibilità di sopravvivenza. Cerchiamo solo di crearci una famiglia in un Paese che viene sempre dipinto negativamente per la bassa natalità. Sono a noi lontani concetti come selezione, eugenetica, soppressione di embrioni. Siamo persone a cui la natura ha imposto la trasmissibilità di una malattia che per amore non vogliamo trasmettere ai nostri figli. Non vogliamo sentirci esclusi dal nostro Paese ed essere costretti ad andare all’estero per avere un figlio. Abbiamo conosciuto molte coppie tramite le associazioni di pazienti che non potrebbero permetterselo. Siamo cittadini italiani e vogliamo contribuire ad una vita migliore nel nostro Paese. Ci sentivamo diversi ed esclusi, ora non più”.

Da poco compiuti 11 anni, lo scorso 10 marzo, la legge 40 (del 2004) sulla procreazione medicalmente assistita (pma) è tornata ancora una volta al vaglio della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul divieto di diagnosi preimpianto per le coppie fertili con patologie genetiche trasmissibili ai figli. Sottoposta a referendum, la legge 40 è stata uno dei provvedimenti più contestati della storia repubblicana, tanto da essere «smontata» pezzo dopo pezzo nelle aule di tribunale per ben 33 volte. Da quelli di primo grado fino alla Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti di Strasburgo, i giudici hanno eliminato 4 divieti, tra cui l’ultimo è stato quello di fecondazione eterologa. Ma le battaglie giudiziarie non sono ancora terminate, e si è in attesa di udienza sia presso la Consulta che la Grand Chambre della Corte europea anche per il divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e la revoca del consenso. In questi anni, sono stati eliminati il divieto di produzione di più di tre embrioni e crioconservazione, l’obbligo contemporaneo di impianto di tutti gli embrioni prodotti (su cui è intervenuta appunto la Consulta nel 2009), il divieto di diagnosi preimpianto (ma per le coppie infertili, quelle che hanno accesso alla Pma, con intervento del Tar del Lazio sulle linee guida) e, appunto, il divieto alla fecondazione eterologa, mentre è rimasto in vigore il divieto di accesso alla fecondazione assistita per i single e le coppie omossesuali. È un bilancio positivo quello di questi 11 anni secondo Filomena Gallo che rileva come si sia trattato di «una battaglia per la libertà di accesso alle tecniche e di garanzia del rispetto del diritto alla salute».

Il divieto di fecondazione eterologa, l’obbligo di impiantare al massimo tre embrioni e tutti insieme, il divieto di accesso alle tecniche (e conseguentemente alla diagnosi preimpianto) alle coppie fertili: sono questi i principali punti della legge 40 del 19 febbraio 2004 sulla fecondazione assistita che sono stati smantellati dalle sentenze dei tribunali, ultima quella della Corte Costituzionale che ha «aperto» la fecondazione assistita anche alle coppie in grado di procreare ma portatrici di malattie genetiche. Undici anni di decisioni dei giudici di ogni grado hanno di fatto «smantellato» i capisaldi della legge.

Questa, dunque, la “fotografia” della legge 40 fatta dall’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica:
- DIVIETO DI PRODUZIONE DI PIÙ DI TRE EMBRIONI: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
- OBBLIGO DI CONTEMPORANEO IMPIANTO DI TUTTI GLI EMBRIONI PRODOTTI: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
- DIVIETO DI DIAGNOSI PREIMPIANTO: rimosso, per le coppie infertili, con sentenza del Tar del Lazio del 2008 che ha annullato per «eccesso di potere» le Linee Guida per il divieto di indagini cliniche sull’embrione.
- DIVIETO DI ACCESSO ALLE COPPIE FERTILI MA PORTATRICI DI PATOLOGIE GENETICHE: oggetto della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma e su cui si è oggi pronunciata la Corte Costituzionale.
- DIVIETO DI ETEROLOGA: abbattuto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014.
- DIVIETO DI ACCESSO ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA PER SINGLE E COPPIE DELLO STESSO SESSO: in vigore. In Italia manca però una legislazione di riferimento

FONTE: Corriere.it
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30 marzo, 2015

Torino, medico di base sbaglia diagnosi e scappa in Australia, sentenza condanna la ASL a risarcire il paziente

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Colpito da un malore al braccio sinistro dopo una corsa, aveva telefonato al medico di base, che lo aveva visitato soltanto 24 ore dopo, prescrivendogli un farmaco sbagliato. Il paziente, poche ore dopo, era stato ricoverato in ospedale per un’ischemia che, negli anni, lo ha portato alla morte. Dopo una causa lunga 14 anni, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Asl è tenuta a pagare i danni provocati del ritardo dell’intervento del medico, che nel 2005 si era trasferito in Australia, rendendo molto difficile un’azione legale contro di lui.

È la prima volta che in Italia viene stabilito un principio che cambierà probabilmente il rapporto di lavoro tra medici di base e pediatri e Asl di competenza – attualmente affidato a un contratto co.co.co – e che potrebbe portare le Aziende sanitarie locali e il Servizio sanitario nazionale a controllare in modo diverso i propri medici e a considerare maggiormente la qualità del servizio offerto ai cittadini.

L’inizio della storia risale al 1997, anno in cui il signor Piero, 58 anni, dirigente d’azienda in pensione di Chivasso (Torino), tornando a casa dopo lo jogging si sente male e avverte un forte dolore alla mano e al braccio sinistro. Come emergerà in seguito, si tratta dei classici sintomi dell’ischemia. Il signor Piero telefona subito al medico di base e, non trovandolo, gli lascia un messaggio in segreteria chiedendo una visita a domicilio e segnalandogli l’urgenza del caso. Il medico lo contatta solo in serata, alle 21.30 e gli consiglia di stare tranquillo e di andare a dormire. Lo visiterà soltanto il giorno successivo, prescrivendogli un calmante. «E’ solo stress», è la diagnosi.

Ma di notte, il signor Piero, mentre va in bagno, cade e sviene. Ricoverato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, i sanitari comunicano ai familiari la causa del malore: ischemia cerebrale. Da quel giorno, il dirigente in pensione non si riprende più. Attraversa anni bui, tra ospedali e cliniche di cura. I danni biologici e psichici riportati sono giudicati irreversibili. Il signor Piero muore il sei agosto del 2011.

La famiglia affronta una lunga causa giudiziaria, seguita, in ambito civile, dagli avvocati Renato Ambrosio, Marco Bona e Umberto Oliva, di Torino, che riescono ad ottenere un risarcimento di 180 mila euro. Ma, soprattutto, spiega l’avvocato Ambrosio, gli avvocati sono soddisfatti perché la Cassazione ha scritto una «sentenza innovativa che in ambito civilistico è in grado di modificare un sistema intero». «Il grosso buco che c’era in sanità – precisa il legale - era generato dal fatto che il medico di base veniva considerato un libero professionista e i danni venivano chiesti solo a lui. Se scappava o non pagava, il paziente non veniva risarcito. Ora sarà la Asl a dover risarcire».

In primo grado, di fronte al tribunale di Torino, i consulenti tecnici accertarono che se il signor Piero fosse stato ricoverato entro 24 ore, il suo danno sarebbe stato ridimensionato in modo notevole. La Asl fu condannata a risarcire, nonostante avesse sostenuto di non dovere pagare i familiari della vittima «non ricorrendo un rapporto di pubblico impiego» con il medico.

In appello invece, non venne stabilito alcun risarcimento perché non sarebbe stato dimostrato, secondo la Corte, il collegamento tra medico e Asl. La Corte di Cassazione, il 27 marzo scorso, ha ribaltato questa tesi sancendo un nuovo principio: che oltre al medico, sia la Asl ad avere delle responsabilità. «È la prima volta che accade in Italia – spiega l’avvocato Marco Bona – la Suprema corte ha stabilito che esiste una legge inequivocabile, quella del 23 dicembre 1978 che istituisce il servizio sanitario nazionale, che dice che la Asl provvede all’assistenza medico generica. Esiste quindi un obbligo ben preciso in capo alle aziende sanitarie».

«L’Asl è responsabile civilmente – scrivono i giudici della Cassazione - ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile, del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio sanitario nazionale in base ai livelli stabiliti secondo la legge».

Secondo i legali che hanno assistito gli eredi del signor Piero, «d’ora in poi è prevedibile una maggiore attenzione dalle Asl nei confronti della qualità del servizio di medici e pediatri». «Oltre alle politiche di risparmio di Regioni e Asl – spiegano - forse si terrà maggior conto di altri principi».

FONTE: Corriere.it
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11 settembre, 2014

Il caso delle App mediche di Android troppo "invadenti": interviene il Garante...

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Il Garante della Privacy ha presentato i risultati dell'indagine avviata lo scorso maggio per verificare il rispetto della normativa italiana sulla protezione dati da parte di applicazioni che utilizzano dati sanitari. Il dato complessivo è che non c'è molta considerazione per la delicatezza con cui i dati medici dovrebbero essere trattati: secondo quanto si legge dallo studio, su un totale di oltre 1200 applicazioni esaminate, appena il 15 per cento risulta dotato di un'informativa privacy realmente chiara.

Nel dettaglio, un'app su due tra quelle a sfondo medico italiane e straniere analizzate dagli incaricati del Garante, scelte a campione tra le più scaricate disponibili sulle varie piattaforme (Android, iOS, Windows etc.) non fornisce agli utenti un'informativa prima del download o chiede dati eccessivi rispetto alle funzionalità offerte. In molti casi, poi, l'informativa privacy non viene adattata alle ridotte dimensioni del monitor, risultando così poco leggibile, o viene collocata in sezioni riguardanti, ad esempio, le caratteristiche tecniche dello smartphone o del tablet. L'indagine in questione è stata promossa a livello mondiale dal Global Privacy Enforcement Network (GPEN): alto è l'interesse nei confronti di queste applicazioni delle tecnologie mobile, tanto che secondo la Commissione Europea >entro il 2017 saranno 3,4 miliardi le persone in possesso di uno smartphone e la metà di loro utilizzerà app dedicate alla salute.

Il Garante ha fatto sapere che a seguito di questi risultati sta valutando le azioni da intraprendere: non è escluso l'arrivo di multe.


FONTE: Punto Informatico
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16 giugno, 2013

USA, il genoma umano non è brevettabile

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Con una decisione all'unanimità, i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno stabilito la non brevettabilità dei singoli geni appartenenti al patrimonio genetico degli esseri umani, aprendo altresì la strada alle proprietà intellettuali biologiche nel caso del DNA di sintesi realizzato in laboratorio.

La decisione pone fine alla lunga contesa legale che in questi anni ha coinvolto Myriad Genetics, società biotecnologica nota per aver ideato un test sui rischi di cancro ai seni o alle ovaie tramite l'isolamento dei geni BRCA 1 e BRCA 2, e quindi l'identificazione delle mutazioni dei predetti geni.

Myriad pretendeva di brevettare BRCA 1 e BRCA 2 per il semplice fatto di averli scoperti nei suoi laboratori, ma la Corte Suprema ha deciso altrimenti: i due tratti genetici rappresentano un prodotto della natura, quindi qualsiasi pretesa di brevettabilità è nulla e non può basarsi sulla sola identificazione.La sentenza USA pone un limite importante - e per certi versi storico - alla proliferazione del biotech protetto dai diritti d'autore e di invenzione, aprendo altresì la strada a metodi di test clinici alternativi - e magari concorrenziali dal punto di vista economico - che partano dalle stesse basi genetiche.

A Myriad non è andata come previsto, nondimeno le azioni della società sono salite in seguito alla sentenza della Corte Suprema. Il perché è presto detto: accanto alla non brevettabilità dei geni naturali, la Corte ha stabilito che i segmenti di DNA complementare sintetizzati in laboratorio a partire dagli elementi genetici originari possono essere sottoposti all'Ufficio Brevetti statunitensi per la concessione di un eventuale brevetto biotecnologico.

FONTE: Punto-Informatico.it
AUTORE: Alfonso Maruccia
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29 agosto, 2012

Corte Strasburgo boccia legge 40, il governo pensa al ricorso

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Il governo italiano è orientato a presentare ricorso contro la sentenza della Corte di Strasburgo sulla Legge 40 sulla procreazione assistita, per promuovere un chiarimento giurisprudenziale. Lo ha detto oggi il ministro per la Salute Renato Balduzzi, parlando con i giornalisti a Lucca a margine di un convegno sul gioco d'azzardo. Ieri la Corte europea dei diritti dell'uomo ha bocciato la parte della legge 40 del 2004 che vieta alle coppie che vogliono procedere alla fecondazione artificiale di fare effettuare esami preventivi sugli ovuli da impiantare per prevenire eventuali patologie del feto.
La corte ha sottolineato l'incoerenza della legge italiana che, mentre vieta l'analisi preimpianto, dà la possibilità di interrompere la gravidanza in caso emergano patologie del feto. Precisamente, la bocciatura scaturisce da un ricorso compiuto da una coppia italiana che desiderava compiere una diagnosi preimpianto per valutare l'eventuale presenza di fibrosi cistica (alterazione di un gene sul cromosoma 7) nell'embrione che da lì sarebbe stato impiantato. Una richiesta razionalmente valida, al fine di evitare la nascita di una vita in cui si presenti la certezza di sviluppo di tale gravissima patologia e dunque un accorciamento delle prospettive di vita stessa, ma che si scontra con una legge pesantemente condizionata dalle barriere etiche poste dalla politica democristiana italiana.

La reazione del Governo è cauta. Il ministro infatti prende tempo, spiegando come "Tra ieri e stamani sono riuscito a dare una lettura un po' frettolosa alla sentenza e ci stanno lavorando anche i miei uffici". Il ministro ha poi sottolineato il ruolo mancante in tal senso della legislazione europea: "Credo che sia forse opportuna una richiesta di un punto giurisdizionale fermo per quanto riguarda la Corte europea dei diritti dell'uomo e che dunque un ricorso da parte del nostro Paese valga proprio a consolidare un punto di riferimento". Secondo il ministro "ci sono dei profili di carattere processuale che andrebbero attentamente monitorati perché è chiaro che si riferiscono non solo al caso di specie, ma a tutti i casi possibili. Siccome stanno aumentando le ipotesi di confronto tra ordinamenti, quello italiano e quello del Consiglio d'Europa, credo che anche sotto questo profilo un nostro ricorso potrebbe servire a un chiarimento giurisprudenziale". Per questo motivo, ha concluso il ministro, dopo "un approfondimento, mi sembra che ci siano gli elementi per promuovere un ulteriore chiarimento".


Su Twitter il presidente del gruppo Pdl al Senato, Maurizio Gasparri, dice di considerare ''positivo l'orientamento del ministro Balduzzi a fare ricorso per la legge 40". Di diverso avviso il presidente dei senatori dell'Italia dei Valori, Felice Belisario. "Non serve un chiarimento con Strasburgo - sottolinea - serve una nuova legge sulla fecondazione assistita". "Ci auguravamo - aggiunge - che il governo non facesse ricorso contro la Corte Ue, ma a quanto pare dalle dichiarazioni del ministro Balduzzi così non sarà. Me ne rammarico perché è palese che la legge 40 è incostituzionale, viola i diritti delle persone ed è di impossibile applicazione giuridica''.

E anche il Vaticano fa sentire la sua voce rimproverando le ingerenze altrui alla legislazione italiana: «Bisogna ripensarci un attimo a livello nazionale: sia a livello di tecnici che di esperti, sia nel merito che nel metodo perchè non si è passati attraverso la magistratura italiana». Così il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei e arcivescovo di Genova, all'indomani del pronunciamento della Corte di Strasburgo sulla legge 40» Bisogna ripensarci - ha aggiunto il porporato - c'è stato un superamento, un surclassamento della magistratura italiana, è singolare».
 



FONTE: Reuters
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20 agosto, 2012

Brevettare un gene del DNA? Secondo stravaganti giudici statunitensi si, si può...

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Secondo la Corte d'appello del circuito federale statunitense i geni isolati meritano la protezione brevettuale. Il caso è quello che ha al centro i titoli richiesti da Myriad Genetics (e concessi dall'ufficio brevettuale statunitense, USPTO) sui geni BRCA1 e BRCA2, impiegati in attività medico-scientifiche di diagnosi e ricerca come precursori del cancro al seno e alle ovaie.

Contro la posizione dell'USPTO e dell'azienda biotech si è apertamente schierata Washington: per il Dipartimento di Giustizia (Department of Justice, DoJ) l'operazione di individuazione e isolamento dei geni rispetto al DNA non basterebbe a determinare una tale alterazione e manipolazione da giustificare la brevettabilità. Si tratterebbe, insomma, non di un'invenzione, ma di una scoperta di una struttura chimica normalmente prodotta dalla natura all'interno dei geni umani.

Quello dell'isolamento di componenti naturali altrimenti sconosciuti è una delle zone grigie della proprietà intellettuale: si giustifica la brevettabilità di strutture già esistenti in natura quando si rileva un determinante intervento umano prima impensato tipizzato e che può essere ripetuto. È tipica la possibilità di brevettare determinati tipi di cristalli o anche i micro-organismi.
Per quanto riguarda sequenze di DNA, si considerano brevettabili nel momento in cui l'inventore è riuscito a isolare e riprodurre la struttura e la funzione delle sequenze di acidi nucleici necessari allo sviluppo di nuovi processi o prodotti.

Tutto questo discorso, valido in generale, tuttavia si gioca sul confine tra scoperta di componenti naturali ed invenzione dei processi per trovarli: e su questo limite si è di volta in volta svolto il dibattito davanti ai diversi gradi di giudizio del caso con al centro i brevetti Myriad Genetics. Attraverso di esso, infatti, il Governo cerca di tracciare una linea meno permissiva rispetto ai materiali brevettabili e per questo il caso ha assunto una particolare importanza. Nel primo e nel secondo grado il tribunale ha bocciato la concessione dei titoli brevettuali, ma una decisione della corte di appello ha messo di nuovo tutto in discussione ridando ragione all'Ufficio brevetti e all'azienda biotech. Così il caso è approdato alla Corte Suprema che ha ridato ragione a Washington bocciando nuovamente i brevetti.

Il nuovo appello, tuttavia, torna a riconoscere la brevettabililtà dei singoli geni: l'operazione di separazione dal resto del DNA basta, secondo la sentenza, a giustificarne la protezione per quel principio di intervento umano valevole di protezione.


Autore: Claudio Tamburrino
FONTE: Punto Informatico
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25 maggio, 2012

Finalmente legge il provvedimento che vieta l'uso di protesi al seno a scopi estetici per donne minorenni, multe fino a 20 mila euro

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Via libera all'unanimità da parte della commissione Affari sociali della Camera al ddl che istituisce i registri regionali e nazionale delle protesi mammarie e che vieta gli interventi al seno a fini estetici sulle minorenni. Il ddl, esaminato in terza lettura dalla commissione in sede legislativa, è legge ed entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Con l'entrata in vigore del provvedimento i chirurghi che non rispetteranno il divieto di intervento «under 18» (pazienti sulle quali si potrà impiantare una protesi solo in caso di indicazione medica di«gravi malformazioni congenite») rischieranno una multa fino a 20mila euro e tre mesi di sospensione dall'attività. Il provvedimento, fortemente voluto dall'allora sottosegretario alla Salute Francesca Martini, era stato presentato dall'ex ministro della Salute Ferruccio Fazio e aveva ricevuto il primo via libera alla Camera il 22 dicembre 2010. Alla fine del 2011, sulla scia dello scandalo delle protesi francesi difettose Pip, il Senato aveva ripreso l'esame, approvando il testo con l'inasprimento delle pene da 5mila agli attuali 20mila euro. Ora il ministero della Salute avrà sei mesi di tempo per emanare il decreto che stabilirà tempi e modi per la raccolta dei dati nel registro nazionale, che sarà tenuto dalla direzione generale farmaci e dispositivi medici del ministero.
 

Sempre al ministero spetterà ogni anno il compito di fare una relazione al Parlamento sui dati raccolti dai registri, che dovranno contenere anche le indicazioni sui tipi di protesi e di riempimenti, oltre alla durata degli impianti. Nei registri, di cui ogni Regione dovrà dotarsi, andranno indicati «tipologia e durata degli impianti, con informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato ed etichettatura del prodotto, gli effetti collaterali ad essi connessi nonchè l'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni». 

FONTE: Corriere.it
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Eternit, il disprezzo estero per la legge italiana: nonostante la sentenza nessuna volontà di risarcire

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I protagonisti belgi del processo Eternit non intendono versare alle parti civili gli indennizzi stabiliti dal tribunale di Torino. Lo si e' appreso oggi in ambienti vicini a Palazzo di Giustizia. A pagare (si tratta di ''provvisionali'') dovrebbero essere il barone Louis De Cartier, manager belga condannato a 16 anni di carcere, e la societa' Etex, riconducibile alla galassia della multinazionale Eternit. In totale si tratta di circa cento milioni di euro, la maggior parte dei quali (oltre il 70%) ricade su De Cartier.

Il 13 febbraio i giudici hanno condannato la società Eternit al pagamento dei danni provocati dalla lavorazione dell'amianto a ex dipendenti, familiari e abitanti di Casale Monferrato, luogo in cui aveva sede la fabbrica. Una condanna dovuta soprattutto al fatto che dalle indagini si è scoperto che i vertici delle aziende erano ben consapevoli dei danni che poteva provocare la fibra lavorata. Una sentenza storica, festeggiata e applaudita dalla stampa italiana ed estera. Ma la felicità è durata poco. Ora i protagonisti del processo, la società belga imputata e i manager, non intendono versare volontariamente alle parti civili gli indennizzi stabiliti dal tribunale di Torino, si apprende da alcune voci vicine agli ambienti del Palazzo di Giustizia. A pagare dovrebbero essere il barone Louis De Cartier, manager belga condannato a 16 anni di carcere, e la società Etex, riconducibile alla galassia della multinazionale Eternit. Un totale si tratta di circa cento milioni di euro, la maggior parte dei quali ricadrebbe su De Cartier. La prassi, per quel che riguarda questo caso, vorrebbe che le provvisionali venissero versate subito dopo il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, termine scaduto la scorsa settimana. Ma è arrivato il rifiuto. «Non è normale questo disprezzo assoluto sia per la vicenda in sé che per le decisioni dei tribunali italiani». Così commenta la vicenda l'avvocato Sergio Bonetto, uno dei legali di parte civile del processo Eternit, in merito alla decisione della società belga di non corrispondere le provvisionali stabilite dai giudici di Torino. «Durante il processo non hanno dato notizie. Adesso cercano di sottrarsi all'esecuzione della sentenza», conclude l'avvocato.

Fonte: Quotidiano piemontese
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20 febbraio, 2012

Eternit, a Torino una storica sentenza per condannare una delle più gravi stragi ambientali

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Sentenza storica a Torino: il tribunale del capoluogo piemontese ha condannato a 16 anni di carcere ciascuno il miliardario svizzero Stephan Schmidheiny, 65 anni, e il barone belga Louis De Cartier, 91 anni, alla fine del processo Eternit. Il capo d'accusa conteneva un elenco di 2.191 morti e 665 malati di patologie causate dall'amianto. Alcuni parenti delle vittime sono scoppiati in lacrime alla lettura della sentenza che condanna i due alti dirigenti della multinazionale a 16 anni di reclusione.

Quello di Torino è stato uno dei più grandi procedimenti nel campo dei reati ambientali che si sia mai celebrato in Italia e nel mondo. Al centro del dibattimento le morti, legate alla lavorazione del pericoloso materiale nelle quattro sedi italiane dell'azienda a Cavagnolo, Casale Monferrato, Rubiera e Bagnoli. Dopo due anni e 66 udienze si è concluso con la condanna in I grado a 16 anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici del magnate svizzero Stephan Schmidheiny e del barone belga Louis Carthier il processo Eternit. E' uno dei più grandi procedimenti nel campo dei reati ambientali che si sia mai celebrato in Italia e nel mondo e riguarda le morti legate alla lavorazione del pericoloso materiale nelle quattro sedi italiane della Eternit a Cavagnolo (Torino), Casale Monferrato (Alessandria), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli). I fatti contestati si riferiscono a un arco di diversi decenni a partire dal 1952. Sono alcune migliaia i morti e i malati di di tumore individuati tra lavoratori e cittadini nell'inchiesta condotta dal procuratore Raffaele Guariniello, che ha definito il processo ''un punto di riferimento mondiale''.

Durante due anni e 66 udienze il pubblico ministero, Raffaele Guariniello, affiancato dai pm Gianfranco Colace e Sara Panelli, ha tentato di di dimostrare, attraverso testimonianze, documenti e consulenze, che la politica sulla sicurezza e sulla salute della Eternit apparteneva a un'unica regia. "Gli imputati non si sono limitati ad accettare il rischio che il disastro si verificasse e continuasse a verificarsi, ma lo hanno accettato e lo accettano ancora oggi" aveva detto Guariniello nella sua arringa finale chiedendo una condanna a 20 anni di reclusione per entrambe gli imputati per quella che aveva definito "Una tragedia immane" che ''ha colpito popolazioni di lavoratori e di cittadini che continua a fare morti e si è consumata in Italia e in altre parti del mondo con una regia senza che mai nessun tribunale abbia chiamato i veri responsabili a risponderne". ''Si addebita a Eternit - aveva aggiunto - di aver causato un disastro nei suoi stabilimenti e per la popolazione, che ancora oggi continua a verificarsi giorno dopo giorno per consapevole volontà dei suoi proprietari''.

I legali dei due imputati avevano chiesto per entrambi l'assoluzione per non aver commesso il fatto: secondo le difese De Cartier, dal 1971, aveva ricoperto solo ''un ruolo minoritario senza compiti operativi'', mentre Schmidheiny avrebbe provveduto a fare diversi investimenti per la sicurezza dei lavoratori, in base alle conoscenze dell'epoca sull'amianto. L'avvocato Astolfo Di Amato, uno dei legali di Schmidheiny, aveva messo in dubbio la validità stessa di un processo celebrato a più di trent'anni di distanza dai fatti contestati che lederebbe il principio di difesa perché il tempo trascorso "rende quasi impossibile - aveva detto - a chi è accusato difendersi al meglio: i documenti non si trovano, molti testimoni non ci sono più e quelli che ci sono non sono attendibili perché i fatti sono troppo lontani da ricordare". Questione controversa a sé, quella dei risarcimenti, con una polemica che ha portato il Comune di Casale Monferrato, dopo un tira e molla durato un mese e mezzo, a rifiutare l'offerta di oltre 18 milioni di euro, presentata dall'imputato svizzero Stephan Schmidheiny, a titolo di transazione, che avrebbe comportato il ritiro della costituzione di parte civile del Comune. Il presidente della Corte ha oggi stabilito che all'amministrazione di Casale spetta un risarcimento di 25 milioni di euro.

FONTE: Adnkronos.it
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16 novembre, 2011

Colpo di coda del governo uscente riguardo le linee guida sulla fecondazione assistita: confermati alcuni divieti

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Le ultime risalivano all’aprile 2008, quando ancora era ministro della Salute, Livia Turco. Dopo di che, nonostante diverse sentenze, tra cui quella della Corte Costituzionale che aveva fatto saltare vari divieti imposti dalla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (pma) e un generico annuncio di revisione previsto per questo autunno, non si era più parlato delle linee guida sulla fecondazione assistita. Fino a un paio di giorni fa, quando si è scoperto che il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, le ha revisionate confermando alcuni divieti, come quello sulla diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni, che erano stati cancellati dai tribunali. Un atto che arriva in sordina proprio negli ultimi giorni del governo Berlusconi, giudicato da medici e associazioni “un colpo di mano”.

A denunciare il tutto è stata Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell’associazione Luca Coscioni, ma il sottosegretario Roccella si difende definendo la polemica “strumentale, poichè la legge 40 già vieta la diagnosi preimpianto”. Da quando la normativa è stata approvata nel 2004, si è sempre detto che la diagnosi preimpianto (che identifica la presenza di malattie genetiche o alterazioni cromosomiche in embrioni generati in provetta da coppie a rischio prima dell’impianto in utero), fatta fino a quel momento in Italia, era vietata. Ma in questi anni tribunali e Corte Costituzionale hanno scalfito, sentenza dopo sentenza, alcuni dei divieti più contestati, come quello di crioconservare gli embrioni, di produrne al massimo tre, di impiantarli contemporaneamete, e quello della diagnosi appunto.

Il primo a farlo è stato il tribunale di Cagliari nel 2007, ordinando all’istituto ospedaliero interessato di eseguirla, mentre l’ultimo è stato nel 2010 il tribunale di Salerno, autorizzando per la prima volta la diagnosi preimpianto ad una coppia fertile portatrice di Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1, in deroga alla legge 40 che consente le pratiche di pma solo nei casi di infertilità. Inoltre per ovviare a questo divieto vari ricercatori italiani in questi anni hanno sviluppato la diagnosi pre-concepimento, fatta cioè sull’ovocita (e non sull’embrione) per evitare problemi etici, anche se la fanno solo i centri privati.

Di fatto in questi anni le strutture di procreazione assistita si sono regolate ognuna a modo loro. “Nei centri privati e attrezzati – denuncia Gallo – la diagnosi preimpianto viene effettuata correntemente, mentre quelli pubblici non la fanno adducendo la mancanza di attrezzature adeguate”. Secondo l’avvocato le nuove linee guida che Roccella invierà questi giorni al Consiglio Superiore di Sanità (Css) “sono illegittime sia scientificamente che giuridicamente, poichè vieterebbero le indagini cliniche sull’embrione restringendo l’applicazione di tecniche ormai consolidate”. Critici anche i medici: “Nella legge 40 non c’è un impedimento netto alla possibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto sugli embrioni”, rileva il ginecologo dell’Università di Palermo e membro del Css, Ettore Cittadini: “nel mio centro effettuiamo la diagnosi preimpianto – afferma – per le coppie con talassemia”. Dello stesso avviso Carlo Flamigni, pioniere della fecondazione assistita, secondo cui la legge ”non pone un divieto esplicito a tale diagnosi”.

In realtà come precisa Filomena Gallo, ”la diagnosi preimpianto è consentita dagli articoli 13 comma 2 e 14 comma 5 della legge 40, che prevedono che la coppia possa chiedere di conoscere lo stato di salute dell’embrione e che il medico, se richiesto dalla stessa, deve effettuare indagini cliniche diagnostiche sull’embrione stesso. Roccella insiste nel ribadire un divieto che non esiste nella legge. Inoltre ci sono oltre 10 sentenze di diversi tribunali che confermano questa interpretazione”. Ma su questo punto il sottosegretario dissente e ribatte: ”Non c’è stato alcun colpo di mano. La diagnosi preimpianto sugli embrioni è già vietata dalla legge e le linee guida non possono scavalcare la legge stessa”. Adesso la palla spetta al Consiglio superiore di sanità, organo consultivo del ministero della Salute, che dovrà esprimere il proprio parere, e alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo chiamata a decidere sul ricorso di varie associazioni a sostegno di una coppia italiana portatrice di fibrosi cistica, cui è precluso l’accesso alla fecondazione assistita, richiesta per effettuare diagnosi clinica sull’embrione.

FONTE: Il fatto quotidiano
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SENTIERI DELLA MEDICINA

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