Sarà legge entro febbraio il nuovo testo sul ddl Gelli in tema di responsabilità sanitaria. La riforma ha previsto una maggiore garanzia di trasparenza per gli utenti vittime di errori in ambito sanitario, maggiori tutele anche per i medici coinvolti. Ciò anche al fine di evitare le condotte tendenzialmente omissive tenute da parte dei medici per situazioni molto a rischio e presumibilmente compromettenti (c.d. medicina difensiva negativa), oppure trattamenti non necessari se non in funzione di una paventata linea difensiva ma comportanti dei costi superflui ed ingiustificati per il servizio sanitario (c.d. medicina difensiva positiva).
Ecco una serie di novità: innanzitutto viene ridimensionato espressamente il titolo di responsabilità e viene stabilita espressamente la natura extracontrattuale della responsabilità del medico verso il paziente. Tale svolta non è di poco conto dacché ricadrà sul paziente danneggiato il gravoso onere di dimostrare la “colpa” del medico.
Viene introdotto l’ art. 590-sexies c.p. (responsabilità penale del medico), con espressa esclusione della colpa in caso di morte o lesione personale del paziente laddove siano state osservate le linee guida od in subordine le “buone pratiche clinico assistenziali”. Di conseguenza è stato abrogato l’art. 3 co. 1 della legge 189/2012 in base al quale il medico non rispondeva penalmente per colpa lieve.
Per la responsabilità civile viene definitivamente introdotto un doppio binario: responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Il medico (che operi in struttura privata o pubblica) potrà rispondere solo in base all’art. 2043 del cod. civ. (responsabilità extra-contrattuale), salvo che il comportamento lesivo sia stato determinato dall’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente. Il paziente avrà il gravoso onere di dimostrare l’evento (la lesione), la causa della lesione (colpa del medico) ed il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento.
La struttura sanitaria (pubblica o privata) invece risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, trattandosi del cd. contratto atipico di spedalità che include una serie di prestazioni in favore del paziente e che sorge nel momento in cui questi è accettato nella struttura ospedaliera e dal quale derivano particolari obblighi a carico dell’ente e dei suoi ausiliari. In tal caso il paziente per agire nei confronti della struttura dovrà semplicemente allegare il danno subito, di conseguenza sarà la struttura a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.
Obbligo di assicurazione e fondo di garanzia
Viene introdotto l’obbligo per tutte le strutture sanitarie di munirsi di polizza assicurativa. L'utente potrà agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per richiedere il ristoro dei danni subiti (azione diretta). Tale obbligo si estende anche alle professioni esercitate intramoenia in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. La polizza dovrà essere operativa per ulteriori dieci anni successivi alla cessazione della professione del medico (cd. ultrattività).
Viene anche istituito un fondo di garanzia a tutela degli interessi generali dei pazienti: il fondo risarcirà i danni in quei casi in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze stipulate dalle strutture sanitarie o dal medico, oppure in caso di insolvenza della compagnia assicuratrice. Il fondo è alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all'esercizio dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.
La conciliazione stragiudiziale
Per tutte le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica ed a scopo deflattivo del contenzioso è stato introdotto il necessario preventivo esperimento del tentativo di conciliazione pena l’improcedibilità dell’azione giudiziaria.
FONTE: Ansa.it
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