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AFORISMA DEL GIORNO

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13 gennaio, 2018

Statali, pugno di ferro sulle visite fiscali: varati incentivi economici per i medici compienti visite domiciliari

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Da oggi le visite fiscali per gli statali in malattia potranno essere anche ripetute più volte ed eseguite in prossimità dei giorni festivi e di riposo settimanali. In pratica, visite fiscali con controlli ripetuti più volte in un giorno, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. E' una delle novità della riforma Madia che riguarda circa 3 milioni di dipendenti: previsti anche incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d'Italia meno battute.

Salta invece l’armonizzazione tra il settore pubblico e quello privato che avrebbe parificato le fasce di reperibilità. La riforma Madia non si è adeguata alle osservazioni del Consiglio di Stato e ha lasciato invariate le vecchie fasce orarie peri i controlli per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia.

Il decreto numero 206/2017 firmato dal ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il ministro del lavoro Poletti, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre, è entrato in vigore oggi. L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile l'assenteismo "strategico" dei dipendenti, specie a ridosso di festività o week end: una stretta iniziata dopo il famigerato capodanno dei vigili di Roma a cavallo tra il 2014 e il 2015 con l'85% del personale a casa per malattia. Dunque, tra le novità spicca la possibilità dei controlli reiterati. Il medico durante una malattia potrà recarsi anche più volte al giorno a casa del lavoratore, anche a distanza di poche ore. E, per incentivare i controlli fiscali, sono previsti dei premi economici ai medici proprio in base al numero delle visite effettuate.

Rimangono invariate, almeno per ora, le fasce orarie di reperibilità. Sette ore per i dipendenti pubblici(contro le 4 dei privati), e cioè dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Il dipendente inoltre è tenuto a comunicare preventivamente al datore, che a sua volta informerà l'Inps, l'eventuale variazione di indirizzo durante il periodo di prognosi. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti con “patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta” con riferimento alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 o a patologie della Tabella E dello stesso decreto; “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.

All’articolo 1 viene stabilito che la visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS. All’articolo 2, invece, viene scritto che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. All’articolo 3, invece, si parla di fasce orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Nell’articolo 4, invece, spazio alle esclusioni dall’obbligo di reperibilità. Con l’articolo 5, il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. L’articolo 6, invece, parla di variazione dell’indirizzo di reperibilità: deve essere comunicato dal dipendente all’amministrazione presso cui presta servizio. L’articolo 7 si parla della mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato: il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Nell’articolo 8, invece, si afferma che, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante e questo deve essere sottoscritto dal dipendente. L’ultimo articolo, il numero 9, infine, parla di rientro anticipato al lavoro: il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo che viene rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi o da altro medico in sostituzione.




FONTE: Web
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19 aprile, 2017

Ddl biotestamento, arriva il divieto di accanimento terapeutico

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Nel ddl biotestamento entra il principio del divieto dell'accanimento terapeutico e il conseguente riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. La modifica è contenuta in un emendamento del presidente della commissione Affari sociali della Camera Mario Marazziti che ha ottenuto parere favorevole dalla commissione ed andrà votato dall'Aula.

In base al testo, "il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative".

Il testo risultante dall'emendamento Marazziti prescrive, inoltre, che "nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".

FONTE: Tgcom24
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30 marzo, 2017

Ok del Governo all'importazione dall'estero "in casi eccezionali" di farmaci non autorizzati sul territorio nazionale

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Sarà possibile importare dall'estero farmaci destinati ad uso personale, con la prescrizione del medico, non autorizzati in Italia. Lo prevede una circolare del ministero della Salute, precisando che sono compresi anche i super farmaci, come quelli per l'epatite, e i prodotti di ultima generazione. L'importazione, ad oggi non prevista, sarà consentita anche nel caso in cui il farmaco sia autorizzato in Italia ma con diverso dosaggio. Si prevede inoltre che l'importazione sia possibile se il paziente non rientra nelle categorie per cui l'erogazione è prevista dal SSN o per motivi legati all'eccessivo costo.

"A seguito delle numerose segnalazioni pervenute - si legge nella circolare - su conforme avviso dell`Agenzia italiana del farmaco, con la presente circolare, a tutela della salute dei pazienti, si intendono fornire a codesti uffici periferici istruzioni operative relative all`applicazione del dm 11 febbraio 1997, il quale ammette, ricorrendone i presupposti, l'importazione di medicinali regolarmente autorizzati in un Paese estero, ma non autorizzati all'immissione in commercio in Italia". Infatti "secondo i principi generali e le disposizioni vigenti in materia, nessun medicinale può essere commercializzato in Italia senza aver ottenuto un`autorizzazione della AIFA o un'autorizzazione a livello comunitario", con la circolare si stabilisce che "eccezionalmente, e in deroga a tale principio, è ammessa l'importazione per il solo uso personale di medicinali regolarmente autorizzati in un Paese estero in due ipotesi specificamente individuate".

Ovvero che si tratti di "medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all`immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti dall`estero su richiesta del medico curante"; o "medicinali registrati in Paesi esteri, che vengono personalmente portati dal viaggiatore al momento dell`ingresso nel territorio nazionale, purché destinati a uso personale per un trattamento terapeutico non superiore a 30 giorni".

Esulta M5s - "Il ministero della Salute viene finalmente sulle nostre posizioni e dà il via libera all'importazione di farmaci innovativi, compresi quelli per la cura dell'epatite C, destinati a uso personale". Cosi' i deputati M5s in commissione Affari Sociali, secondo i quali questa "è una vittoria del buonsenso e per questa ragione ci siamo battuti al fine di sollecitare il ministero e tutto il Parlamento".

"Ancora adesso purtroppo - aggiungono - in Italia non tutti i cittadini riescono ad accedere al trattamento per la cura dell'Epatite C a spese della sanità pubblica e, visto l'alto costo di questi medicinali, per molte persone l'unica possibilità resta quella di rivolgersi all'estero, dove si possono trovare prezzi anche di molto inferiori rispetto ai nostri. Fino ad oggi però la Legge italiana impediva tale pratica perché considerata una forma di commercio illegale".

FONTE: TgCom.it
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16 gennaio, 2017

Responsabilità medica, approvata la Legge sul rischio clinico, ecco cosa cambia

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La Legge sul rischio clinico e la responsabilità dei medici è passata al Senato. Manca adesso solo il voto favorevole della Camera, che appare scontato visto che è da lì che arriva la norma, e una delle norme fondamentali per la sanità degli ultimi anni sarà realtà. Nel testo è previsto tra l'altro che il medico che provoca un danno a un paziente per imperizia ma avrà rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali, non sarà punibile penalmente per colpa. E' quanto previsto dall'articolo 6, destinato ad inserire una nuova norma nel codice penale (“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”), uno dei passaggi chiave del Ddl Gelli.

Della nuova norma si è discusso per mesi, tra cambiamenti e integrazioni, anche sulla base di quanto suggerito dai professionisti allo stesso Federico Gelli, deputato pisano e responsabile della sanità del Pd. Si tenta da un lato di alleggerire la responsabilità professionale e ridurre così la medicina difensiva, legata proprio al timore dei professionisti di finire davanti a un giudice, cosa che spesso li porta a sbagliare o a evitare trattamenti complessi. Dall’altro lato la legge vuole rendere più facile e veloce al paziente la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito in corsia. E dunque la responsabilità civile del medico diventa “extracontrattuale”, cosa che obbliga la persona che ha subito un danno in ospedale a dimostrare la colpa di chi l’ha curata, ma quella della struttura sanitaria resta “contrattuale”, e quindi in questo caso il spetta all’ospedale o alla Asl provare di non avere responsabilità. Si tratta di un modo per permettere al cittadino di rifarsi prima di tutto sul soggetto economicamente più solido, cioè la struttura pubblica.

Ma la norma prevede anche l’obbligo di tentare una conciliazione stragiudiziale prima di finire davanti a un tribunale. Questo servirebbe a rendere più brevi i tempi dei risarcimenti evitando di far partire un processo. In più, tra l’altro, si obbligano tutte le strutture sanitarie ad essere assicurate e permette al cittadino di fare un’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione se non riesce ad ottenere il denaro dalla Asl. Inoltre  viene costituito un fondo di garanzia per i pazienti che si trovano davanti una società assicurativa fallita, scomparsa o che comunque non è un grado di coprire il danno.

Nel Ddl Gelli, tra l’altro, si stabilisce che la sicurezza delle cure è parte integrante del diritto alla salute e si promuove in tutte le strutture sanitarie la nascita di un centro per il rischio clinico, che valuti appunto gli errori dei professionisti e adotti politiche per prevenirli.

FONTE: Repubblica.it
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14 gennaio, 2017

La nuova responsabilità medica: ecco tutte le novità in vigore da Febbraio 2017

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Sarà legge entro febbraio il nuovo testo sul ddl Gelli in tema di responsabilità sanitaria. La riforma ha previsto una maggiore garanzia di trasparenza per gli utenti vittime di errori in ambito sanitario, maggiori tutele anche per i medici coinvolti. Ciò anche al fine di evitare le condotte tendenzialmente omissive tenute da parte dei medici per situazioni molto a rischio e presumibilmente compromettenti (c.d. medicina difensiva negativa), oppure trattamenti non necessari se non in funzione di una paventata linea difensiva ma comportanti dei costi superflui ed ingiustificati per il servizio sanitario (c.d. medicina difensiva positiva).

Ecco una serie di novità: innanzitutto viene ridimensionato espressamente il titolo di responsabilità e viene stabilita espressamente la natura extracontrattuale della responsabilità del medico verso il paziente. Tale svolta non è di poco conto dacché ricadrà sul paziente danneggiato il gravoso onere di dimostrare la “colpa” del medico.

Viene introdotto l’ art. 590-sexies c.p. (responsabilità penale del medico), con espressa esclusione della colpa in caso di morte o lesione personale del paziente laddove siano state osservate le linee guida od in subordine le “buone pratiche clinico assistenziali”. Di conseguenza è stato abrogato l’art. 3 co. 1 della legge 189/2012 in base al quale il medico non rispondeva penalmente per colpa lieve.

Per la responsabilità civile viene definitivamente introdotto un doppio binario: responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Il medico (che operi in struttura privata o pubblica) potrà rispondere solo in base all’art. 2043 del cod. civ. (responsabilità extra-contrattuale), salvo che il comportamento lesivo sia stato determinato dall’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente. Il paziente avrà il gravoso onere di dimostrare l’evento (la lesione), la causa della lesione (colpa del medico) ed il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento.

La struttura sanitaria (pubblica o privata) invece risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, trattandosi del cd. contratto atipico di spedalità che include una serie di prestazioni in favore del paziente e che sorge nel momento in cui questi è accettato nella struttura ospedaliera e dal quale derivano particolari obblighi a carico dell’ente e dei suoi ausiliari. In tal caso il paziente per agire nei confronti della struttura dovrà semplicemente allegare il danno subito, di conseguenza sarà la struttura a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.
Obbligo di assicurazione e fondo di garanzia

Viene introdotto l’obbligo per tutte le strutture sanitarie di munirsi di polizza assicurativa. L'utente potrà agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per richiedere il ristoro dei danni subiti (azione diretta). Tale obbligo si estende anche alle professioni esercitate intramoenia in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. La polizza dovrà essere operativa per ulteriori dieci anni successivi alla cessazione della professione del medico (cd. ultrattività).

Viene anche istituito un fondo di garanzia a tutela degli interessi generali dei pazienti: il fondo risarcirà i danni in quei casi in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze stipulate dalle strutture sanitarie o dal medico, oppure in caso di insolvenza della compagnia assicuratrice. Il fondo è alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all'esercizio dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.
La conciliazione stragiudiziale

Per tutte le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica ed a scopo deflattivo del contenzioso è stato introdotto il necessario preventivo esperimento del tentativo di conciliazione pena l’improcedibilità dell’azione giudiziaria.


FONTE: Ansa.it
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19 ottobre, 2016

Padova, genitori litigano su salute figlia, tribunale ordina vaccinazione anti papillomavirus

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Il diritto che deve prevalere è sempre la tutela della salute di un minore. Principio a cui si è appellato il tribunale civile di Padova che nei giorni scorsi ha emesso una sentenza destinata a costituire un precedente: nel caso di due genitori separati, in disaccordo tra loro sull’opportunità di sottoporre la figlia minorenne a una vaccinazione, i giudici hanno ordinato che alla ragazza debba essere somministrata la terapia a protezione della sua salute. Il verdetto fa fare un passo avanti alla discussione ”vaccini sì, vaccino no” in un’Italia dove è sempre più bassa la copertura della popolazione da malattie trasmissibili e in una regione, il Veneto, dove a differenza di quanto avviene nel resto del paese da alcuni anni questi trattamenti non sono più obbligatori.

La diatriba presa in esame dal tribunale di Padova riguarda una adolescente figlia di una coppia che risiede nella zona di Abano Terme . La madre, che è separata dal marito, ha manifestato l’intenzione di sottoporre la ragazza alla profilassi contro il papilloma virus (HPV) un virus che si trasmette per via sessuale e che è ritenuto responsabile in molti casi di tumori all’apparato genitale femminile. Contro questa intenzione si è però schierato l’ex coniuge della donna che ha scritto all’azienda sanitaria locale dichiarandosi contrario anche a ogni tipo di vaccinazione e la lite è stata portata avanti fino alle aule del tribunale. La risposta contenuta nella sentenza è stato l’ordine di praticare per la ragazza la terapia perché, come detto, deve prevalere la tutela del suo stato di salute. È il primo pronunciamento in questo senso in Italia: un caso analogo era stato portato a luglio scorso davanti al tribunale di Modena ma non si era approdati a una decisione.

La sentenza di Padova entra nel dibattito sulle profilassi contro le malattie infettive in Italia, una pratica che incontra sempre più famiglie contrarie sulla base di presupposti scientifici il più delle volte privi di fondamento. I medici, dal canto loro hanno lanciato un allarme contro la disaffezione verso i vaccini paventando il ricomparire di pericolose malattie che erano scomparse da tempo. Illuminanti, in questo senso, sono i dati forniti dal ministero della salute. A fronte di una copertura ottimale della popolazione che deve essere non meno del 90%, contro il morbillo nel 2015 risultava protetto solo l’85,7% degli italiani, con una punta minima del 68,8% della provincia di Bolzano. Nel 2010 la media nazionale era del 90,6 . Contro la poliomielite la percentuale di vaccinati è del 93,4, mentre era al 96,5 dieci anni fa. Segno che un numero crescente di genitori non sottopone più i figli a profilassi ritenute un tempo indispensabili.

Autore: Claudio Del Frate
Fonte: Corriere della Sera
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28 gennaio, 2016

Medici e "colpa grave", approvato il ddl Gelli, tutte le novità

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Cambia la responsabilità del medico, sia dal punto di vista penale, poiché non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, con la definitiva affermazione della responsabilità extracontrattuale con conseguente inversione dell'onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel ddl Gelli di riforma delle professioni sanitarie, approvato, oggi, in prima lettura, alla Camera dei deputati, con 307 voti favoreoli e 84 contrari.

Salutato con soddisfazione dagli addetti ai lavori e dallo stesso relatore Federico Gelli del Pd, il testo rappresenta "un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l'equilibrio tra la tutela dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità" ha commentato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ai margini dell'approvazione. Diverse le modifiche apportate all'impianto originario, nei lavori delle commissioni parlamentari.

Ecco tutte le novità:

Best practice e linee guida: Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell'esecuzione delle prestazioni richieste, dovranno assicurare un ruolo di equilibrio ed essere indicate dalle società scientifiche e da istituti di ricerca individuati da un decreto del Ministro della salute e iscritti in un elenco apposito. Le linee guida verranno poi inserite nel sistema nazionale e pubblicate sul sito dell'Istituto superiore di sanità, nonché aggiornate ogni due anni.

Responsabilità civile e penale dei medici: In materia di responsabilità civile, la riforma istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina, ed extracontrattuale invece per i medici, che svolgono la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con consequenziale ribaltamento dell'onere della prova e prescrizione dimezzata a cinque anni viene estesa anche ai medici di medicina generale. Quanto alla responsabilità penale, invece, il testo prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 590-ter, teso a sanzionare l'esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati (di omicidio colposo e di lesioni personali colpose) resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa però se il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida.

Azione di rivalsa: L'azione di rivalsa nei confronti del medico potrà avvenire soltanto per dolo o colpa grave. Ad essere confermato nel testo è anche il tetto massimo di tre annualità per agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati. Viene escluso, infine, il possibile intervento della Corte dei Conti.

Strutture sociosanitarie: L'ambito di intervento della responsabilità professionale viene esteso altresì alle strutture sociosanitarie.

Audit e Risk Management: I verbali e gli atti relativi all'attività di gestione del rischio clinico non potranno essere utilizzati o acquisiti nei procedimenti giudiziali. Quanto al risk management, il ruolo di coordinamento potrà anche essere svolto dai medici legali e dai dipendenti delle strutture sanitarie in possesso di adeguata formazione ed esperienza triennale.

Garante diritto alla salute: Il ddl si occupa in generale del diritto alla salute, sancendo la sicurezza delle cure la cui garanzia è affidata dalle regioni al difensore civico, che potrà essere adito per segnalare le disfunzioni del sistema. Viene esclusa la possibilità di rivolgersi al garante per il diritto alla salute effettuando segnalazioni anonime.Viene istituito inoltre un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, col compito di raccogliere i dati sulla "malasanità" al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare il personale in modo adeguato.

Assicurazioni: sarà un decreto del Ministero dello sviluppo economico ad individuare i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, anche per le forme di autoassicurazione e per le misure analoghe di assunzione diretta del rischio. In caso di cessazione definitiva dell'attività sanitaria per qualsiasi causa, dovrà inoltre essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per far fronte alle richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi riferite a fatti verificatisi in costanza della polizza. L'ultrattività è estesa altresì agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

FONTE: Studio Cataldi
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14 maggio, 2015

Fecondazione, la Corte Costituzionale fa a pezzi la Legge 40, cade divieto per coppie portatrici di patologie genetiche

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Cade il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche: a quanto si apprende, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questa norma della legge 40 e del divieto di accedere alla diagnosi pre-impianto.

Bisognerà attendere le motivazioni della sentenza per capire in quali termini i giudici della Consulta abbiano dichiarato incostituzionale la norma che precludeva, a questo tipo di coppie, l’accesso alla Pma. La questione era stata discussa in udienza lo scorso 14 aprile: a rimettere il caso alla Consulta era stato, con due distinte ordinanze, il tribunale di Roma, nell’ambito di due procedimenti avviati da coppie che si erano viste negare dalle strutture la possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto nonostante fosse stata accertato il fatto che fossero portatrici sane di gravi patologie genetiche. Filomena Gallo, uno degli avvocati delle coppie coinvolte e segretario dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, spiega: «Apprendo dai media la notizia che la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che vieta la fecondazione assistita alle coppie fertili con malattie genetiche. Esprimo gioia e soddisfazione: ci aspettavamo una sentenza in tal senso, che rispettasse i diritti delle coppie che chiedono l’accesso ai trattamenti sanitari affinché siano rispettati diritto alla salute e principio di uguaglianza». Soddisfazione è espressa anche dalla senatrice Pd Emilia De Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato: «Un’altra bellissima notizia. Leggeremo con attenzione il dispositivo della Corte Costituzionale che da un altro colpo a una legge ingiusta, perché ripeto la legge 40 è una legge ingiusta».

Maria Cristina Paoloni, Armando Catalano, Valentina Magnanti e Fabrizio Cipriani, soci dell’ associazione Luca Coscioni e portatori di patologie genetiche per cui il tribunale di Roma ha sollevato il dubbio di costituzionalità sulla legge 40 che vieta l’ accesso alla procreazione assistita alle coppie fertili che hanno bisogno di eseguire indagini diagnostiche pre impianto, si rivolgono alla Consulta: «Un grazie ai giudici. Quello che noi desideriamo è solo una gravidanza serena, che non finisca con un aborto o con figlio con bassissime possibilità di sopravvivenza. Cerchiamo solo di crearci una famiglia in un Paese che viene sempre dipinto negativamente per la bassa natalità. Sono a noi lontani concetti come selezione, eugenetica, soppressione di embrioni. Siamo persone a cui la natura ha imposto la trasmissibilità di una malattia che per amore non vogliamo trasmettere ai nostri figli. Non vogliamo sentirci esclusi dal nostro Paese ed essere costretti ad andare all’estero per avere un figlio. Abbiamo conosciuto molte coppie tramite le associazioni di pazienti che non potrebbero permetterselo. Siamo cittadini italiani e vogliamo contribuire ad una vita migliore nel nostro Paese. Ci sentivamo diversi ed esclusi, ora non più”.

Da poco compiuti 11 anni, lo scorso 10 marzo, la legge 40 (del 2004) sulla procreazione medicalmente assistita (pma) è tornata ancora una volta al vaglio della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul divieto di diagnosi preimpianto per le coppie fertili con patologie genetiche trasmissibili ai figli. Sottoposta a referendum, la legge 40 è stata uno dei provvedimenti più contestati della storia repubblicana, tanto da essere «smontata» pezzo dopo pezzo nelle aule di tribunale per ben 33 volte. Da quelli di primo grado fino alla Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti di Strasburgo, i giudici hanno eliminato 4 divieti, tra cui l’ultimo è stato quello di fecondazione eterologa. Ma le battaglie giudiziarie non sono ancora terminate, e si è in attesa di udienza sia presso la Consulta che la Grand Chambre della Corte europea anche per il divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e la revoca del consenso. In questi anni, sono stati eliminati il divieto di produzione di più di tre embrioni e crioconservazione, l’obbligo contemporaneo di impianto di tutti gli embrioni prodotti (su cui è intervenuta appunto la Consulta nel 2009), il divieto di diagnosi preimpianto (ma per le coppie infertili, quelle che hanno accesso alla Pma, con intervento del Tar del Lazio sulle linee guida) e, appunto, il divieto alla fecondazione eterologa, mentre è rimasto in vigore il divieto di accesso alla fecondazione assistita per i single e le coppie omossesuali. È un bilancio positivo quello di questi 11 anni secondo Filomena Gallo che rileva come si sia trattato di «una battaglia per la libertà di accesso alle tecniche e di garanzia del rispetto del diritto alla salute».

Il divieto di fecondazione eterologa, l’obbligo di impiantare al massimo tre embrioni e tutti insieme, il divieto di accesso alle tecniche (e conseguentemente alla diagnosi preimpianto) alle coppie fertili: sono questi i principali punti della legge 40 del 19 febbraio 2004 sulla fecondazione assistita che sono stati smantellati dalle sentenze dei tribunali, ultima quella della Corte Costituzionale che ha «aperto» la fecondazione assistita anche alle coppie in grado di procreare ma portatrici di malattie genetiche. Undici anni di decisioni dei giudici di ogni grado hanno di fatto «smantellato» i capisaldi della legge.

Questa, dunque, la “fotografia” della legge 40 fatta dall’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica:
- DIVIETO DI PRODUZIONE DI PIÙ DI TRE EMBRIONI: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
- OBBLIGO DI CONTEMPORANEO IMPIANTO DI TUTTI GLI EMBRIONI PRODOTTI: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
- DIVIETO DI DIAGNOSI PREIMPIANTO: rimosso, per le coppie infertili, con sentenza del Tar del Lazio del 2008 che ha annullato per «eccesso di potere» le Linee Guida per il divieto di indagini cliniche sull’embrione.
- DIVIETO DI ACCESSO ALLE COPPIE FERTILI MA PORTATRICI DI PATOLOGIE GENETICHE: oggetto della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma e su cui si è oggi pronunciata la Corte Costituzionale.
- DIVIETO DI ETEROLOGA: abbattuto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014.
- DIVIETO DI ACCESSO ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA PER SINGLE E COPPIE DELLO STESSO SESSO: in vigore. In Italia manca però una legislazione di riferimento

FONTE: Corriere.it
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