Cambia la responsabilità del medico, sia dal punto di vista penale, poiché non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, con la definitiva affermazione della responsabilità extracontrattuale con conseguente inversione dell'onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel ddl Gelli di riforma delle professioni sanitarie, approvato, oggi, in prima lettura, alla Camera dei deputati, con 307 voti favoreoli e 84 contrari.
Salutato con soddisfazione dagli addetti ai lavori e dallo stesso relatore Federico Gelli del Pd, il testo rappresenta "un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l'equilibrio tra la tutela dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità" ha commentato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ai margini dell'approvazione. Diverse le modifiche apportate all'impianto originario, nei lavori delle commissioni parlamentari.
Ecco tutte le novità:
Best practice e linee guida: Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell'esecuzione delle prestazioni richieste, dovranno assicurare un ruolo di equilibrio ed essere indicate dalle società scientifiche e da istituti di ricerca individuati da un decreto del Ministro della salute e iscritti in un elenco apposito. Le linee guida verranno poi inserite nel sistema nazionale e pubblicate sul sito dell'Istituto superiore di sanità, nonché aggiornate ogni due anni.
Responsabilità civile e penale dei medici: In materia di responsabilità civile, la riforma istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina, ed extracontrattuale invece per i medici, che svolgono la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con consequenziale ribaltamento dell'onere della prova e prescrizione dimezzata a cinque anni viene estesa anche ai medici di medicina generale. Quanto alla responsabilità penale, invece, il testo prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 590-ter, teso a sanzionare l'esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati (di omicidio colposo e di lesioni personali colpose) resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa però se il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida.
Azione di rivalsa: L'azione di rivalsa nei confronti del medico potrà avvenire soltanto per dolo o colpa grave. Ad essere confermato nel testo è anche il tetto massimo di tre annualità per agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati. Viene escluso, infine, il possibile intervento della Corte dei Conti.
Strutture sociosanitarie: L'ambito di intervento della responsabilità professionale viene esteso altresì alle strutture sociosanitarie.
Audit e Risk Management: I verbali e gli atti relativi all'attività di gestione del rischio clinico non potranno essere utilizzati o acquisiti nei procedimenti giudiziali. Quanto al risk management, il ruolo di coordinamento potrà anche essere svolto dai medici legali e dai dipendenti delle strutture sanitarie in possesso di adeguata formazione ed esperienza triennale.
Garante diritto alla salute: Il ddl si occupa in generale del diritto alla salute, sancendo la sicurezza delle cure la cui garanzia è affidata dalle regioni al difensore civico, che potrà essere adito per segnalare le disfunzioni del sistema. Viene esclusa la possibilità di rivolgersi al garante per il diritto alla salute effettuando segnalazioni anonime.Viene istituito inoltre un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, col compito di raccogliere i dati sulla "malasanità" al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare il personale in modo adeguato.
Assicurazioni: sarà un decreto del Ministero dello sviluppo economico ad individuare i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, anche per le forme di autoassicurazione e per le misure analoghe di assunzione diretta del rischio. In caso di cessazione definitiva dell'attività sanitaria per qualsiasi causa, dovrà inoltre essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per far fronte alle richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi riferite a fatti verificatisi in costanza della polizza. L'ultrattività è estesa altresì agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.
FONTE: Studio Cataldi
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