Da oggi le visite fiscali per gli statali in malattia potranno essere anche ripetute più volte ed eseguite in prossimità dei giorni festivi e di riposo settimanali. In pratica, visite fiscali con controlli ripetuti più volte in un giorno, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. E' una delle novità della riforma Madia che riguarda circa 3 milioni di dipendenti: previsti anche incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d'Italia meno battute.
Salta invece l’armonizzazione tra il settore pubblico e quello privato che avrebbe parificato le fasce di reperibilità. La riforma Madia non si è adeguata alle osservazioni del Consiglio di Stato e ha lasciato invariate le vecchie fasce orarie peri i controlli per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia.
Il decreto numero 206/2017 firmato dal ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il ministro del lavoro Poletti, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre, è entrato in vigore oggi. L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile l'assenteismo "strategico" dei dipendenti, specie a ridosso di festività o week end: una stretta iniziata dopo il famigerato capodanno dei vigili di Roma a cavallo tra il 2014 e il 2015 con l'85% del personale a casa per malattia. Dunque, tra le novità spicca la possibilità dei controlli reiterati. Il medico durante una malattia potrà recarsi anche più volte al giorno a casa del lavoratore, anche a distanza di poche ore. E, per incentivare i controlli fiscali, sono previsti dei premi economici ai medici proprio in base al numero delle visite effettuate.
Rimangono invariate, almeno per ora, le fasce orarie di reperibilità. Sette ore per i dipendenti pubblici(contro le 4 dei privati), e cioè dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Il dipendente inoltre è tenuto a comunicare preventivamente al datore, che a sua volta informerà l'Inps, l'eventuale variazione di indirizzo durante il periodo di prognosi. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i
dipendenti con “patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa
di servizio riconosciuta” con riferimento alle prime tre categorie della
Tabella A allegata al decreto del presidente della Repubblica 30
dicembre 1981 n. 834 o a patologie della Tabella E dello stesso decreto;
“stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta, pari o superiore al 67%”.
All’articolo 1 viene stabilito che la visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS. All’articolo 2, invece, viene scritto che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. All’articolo 3, invece, si parla di fasce orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Nell’articolo 4, invece, spazio alle esclusioni dall’obbligo di reperibilità. Con l’articolo 5, il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. L’articolo 6, invece, parla di variazione dell’indirizzo di reperibilità: deve essere comunicato dal dipendente all’amministrazione presso cui presta servizio. L’articolo 7 si parla della mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato: il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Nell’articolo 8, invece, si afferma che, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante e questo deve essere sottoscritto dal dipendente. L’ultimo articolo, il numero 9, infine, parla di rientro anticipato al lavoro: il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo che viene rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi o da altro medico in sostituzione.
FONTE: Web
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