Novità in farmacia e negli studi medici. Entra in vigore da oggi la norma sulla nuova ricetta del Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del principio attivo al posto del nome commerciale del farmaco, al fine di promuovere maggiormente l'utilizzo di farmaci equivalenti rispetto ai più conosciuti farmaci di "elite". Sulla ricetta rossa deve ora comparire il nome della sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida e possa essere presentata dall'assistito in farmacia per acquistare il prodotto dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.
Il medico può aggiungere sulla ricetta, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando che esso è «non sostituibile», ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. In questo caso il farmacista dovrà consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta. Il Ministero della Salute sottolinea che queste disposizioni «non riguardano le terapie croniche già in corso» per evitare possibili, seppur rari, inconvenienti nel passaggio da un medicinale all'altro, sia pure di uguale composizione. Resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto "Cresci Italia" di chiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso.
La nuova modalità di prescrizione dei farmaci «potrebbe determinare un aumento della conflittualità medico-paziente nei presidi di guardia medica e guardia turistica» secondo Silvestro Scotti, vice segretario nazionale Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale), che parla di «mancanza di adeguate informazioni ai cittadini» e critica la scelta di promulgare le nuove disposizioni a Ferragosto. Secondo Scotti, «l'assenza di informazione agli utenti mette questi nella condizione di non dotarsi delle opportune documentazioni da produrre al medico che li vede occasionalmente e che quindi non ha strumenti di valutazione, se non la dichiarazione verbale del cittadino, per collegare le proprie decisioni a un primo episodio di patologia cronica o a un nuovo episodio di patologia non cronica».
Fonte: Ansa.it
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