I medici specializzandi negli ultimi due anni del corso potranno svolgere attività ordinarie negli ospedali e nei presidi territoriali, su base volontaria e senza retribuzione. E' quanto previsto, secondo anticipazioni di stampa, dalla bozza messa a punto dal ministro Balduzzi a modifica del vecchio Ddl Fazio, in discussione da ieri in Commissione Sanità del Senato. Sono 10 mila gli studenti che frequentano gli ultimi due anni dei corsi di specializzazione, su un totale di 25 mila, sottolineano Massimo Cozza, segretario Fp-Cgil medici, e Rita Guariniello, segretario nazionale Flc-Cgil, concludendo che in questo modo in ospedale, al posto dei precari, si moltiplicheranno gli specializzandi a costo zero. Per i 5 mila giunti all'ultimo anno di corso, poi, si prevede il raggiungimento della "completa autonomia delle responsabilità assistenziali", disposizione che nella pratica si concretizzerebbe anche nell'espletamento dei turni di guardia. "Crediamo invece che serva una formazione di qualità, da effettuare anche nel servizio sanitario nazionale, ma con un affiancamento dei medici strutturati, non con una loro sostituzione. In questo modo - scrivono Cozza e Guariniello - si opererebbe uno snaturamento dell'esperienza formativa e un danno occupazionale. L'utilizzo degli specializzandi coprirebbe così i posti lasciati vacanti dal blocco del turn over, che impedisce di sostituire i medici andati in pensione, e da quei medici precari che rischierebbero di perdere il posto se il Ddl omnibus e il tavolo attivato dal ministro Patroni Griffi non dovessero individuare una soluzione". Una "doppia beffa per gli specializzandi: lavorerebbero gratis invece di formarsi - concludono - e occuperebbero un posto di lavoro che un giorno dovrebbe spettare a loro. Ma a quel punto sarebbe occupato da altri specializzandi", gratis.
(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica)
1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica, ammessi al biennio conclusivo del corso, all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, comunque senza mutamento della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dare in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del predetto Servizio sanitario nazionale né all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con lo stesso. La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.
2. L’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su base volontaria, non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi, e comporta la graduale assunzione, fino alla completa autonomia nell’ultimo anno del corso, delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.
3. L’accordo di cui al comma 1 disciplina altresì la partecipazione del medico in formazione alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, nonché le modalità per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai medici in formazione alla data dell’accordo medesimo.
4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fonte: ADNKronos Salute
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(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica)
1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica, ammessi al biennio conclusivo del corso, all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, comunque senza mutamento della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dare in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del predetto Servizio sanitario nazionale né all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con lo stesso. La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.
2. L’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su base volontaria, non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi, e comporta la graduale assunzione, fino alla completa autonomia nell’ultimo anno del corso, delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.
3. L’accordo di cui al comma 1 disciplina altresì la partecipazione del medico in formazione alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, nonché le modalità per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai medici in formazione alla data dell’accordo medesimo.
4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fonte: ADNKronos Salute