La battaglia legale relativa ai test d’accesso al corso di laurea in Medicina per l’anno accademico 2009-2010, iniziata un anno fa, si è conclusa con la vittoria dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato, con decisione definitiva ed inappellabile , ha infatti accertato che, nel corso dello svolgimento delle prove sostenute nel settembre 2010, è stato violato il principio dell’anonimato, espressamente sancito nel bando di concorso.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada «appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere. A questo riguardo occorre rilevare che la Commissione ha fatto annotare, accanto al nome di ciascun candidato il numero di codice CINECA riservato, numero la cui funzione è quella di consentire l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova e che compare sulla finestra esistente nella busta. Onde sin dall’inizio della prova il codice del plico consegnato poteva essere associato al nome del candidato. Inoltre, alla fine della prova la consegna dei plichi e il loro posizionamento nella scatola sono avvenuti seguendo l’ordine alfabetico dei nomi dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la prova consegnata da ciascun candidato. E’ evidente come le suddette operazioni compiute dalla Commissione abbiano rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l’imparzialità dell’Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato. Né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione».
A differenza di quanto sostenuto qualche settimana fa dal T.A.R. Catania , che comunque, aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ed evidenziato «che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale» ed accolto il ricorso per altri motivi (vedi articolo correlato) ; il Consiglio di Stato ha giudicato tale vizio decisivo a fare ottenere l'ammissione ai ricorrenti e ha ritenuto infondate le controdeduzioni dell'Ateneo peloritano: né assume pregio la controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione. La regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali “assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore” (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza».
Come detto, dopo questa decisione i ricorrenti potranno realizzare il loro sogno ed iscriversi alla facoltà di Medicina: il Consiglio di Stato, infatti, accogliendo la tesi espressamente sostenuta dall’avvocato Santi Delia non ha annullato l'intero concorso ma solo il diniego di ammissione rivolto ai ricorrenti . «Sotto questo profilo, dunque – motivano i giudici - il ricorso è fondato e la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall’ammissione all’immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. L’accoglimento del suddetto motivo di ricorso esime dall’esame degli altri motivi, all’accoglimento dei quali i ricorrenti avrebbero perduto ogni interesse». Tra qualche settimana il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firmerà il decreto che, sulla base di tale decisione del Consiglio di Stato, consentirà a decine di ricorrenti di accedere al corso di laurea in medicina.
FONTE: Tempostretto.it
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Secondo i Giudici di Palazzo Spada «appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere. A questo riguardo occorre rilevare che la Commissione ha fatto annotare, accanto al nome di ciascun candidato il numero di codice CINECA riservato, numero la cui funzione è quella di consentire l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova e che compare sulla finestra esistente nella busta. Onde sin dall’inizio della prova il codice del plico consegnato poteva essere associato al nome del candidato. Inoltre, alla fine della prova la consegna dei plichi e il loro posizionamento nella scatola sono avvenuti seguendo l’ordine alfabetico dei nomi dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la prova consegnata da ciascun candidato. E’ evidente come le suddette operazioni compiute dalla Commissione abbiano rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l’imparzialità dell’Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato. Né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione».
A differenza di quanto sostenuto qualche settimana fa dal T.A.R. Catania , che comunque, aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ed evidenziato «che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale» ed accolto il ricorso per altri motivi (vedi articolo correlato) ; il Consiglio di Stato ha giudicato tale vizio decisivo a fare ottenere l'ammissione ai ricorrenti e ha ritenuto infondate le controdeduzioni dell'Ateneo peloritano: né assume pregio la controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione. La regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali “assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore” (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza».
Come detto, dopo questa decisione i ricorrenti potranno realizzare il loro sogno ed iscriversi alla facoltà di Medicina: il Consiglio di Stato, infatti, accogliendo la tesi espressamente sostenuta dall’avvocato Santi Delia non ha annullato l'intero concorso ma solo il diniego di ammissione rivolto ai ricorrenti . «Sotto questo profilo, dunque – motivano i giudici - il ricorso è fondato e la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall’ammissione all’immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. L’accoglimento del suddetto motivo di ricorso esime dall’esame degli altri motivi, all’accoglimento dei quali i ricorrenti avrebbero perduto ogni interesse». Tra qualche settimana il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firmerà il decreto che, sulla base di tale decisione del Consiglio di Stato, consentirà a decine di ricorrenti di accedere al corso di laurea in medicina.
FONTE: Tempostretto.it